(massima n. 1)
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad un causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia d'impresa - istituita ai sensi dell'art. 3 del d.l.vo n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012 - non č qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non č, quindi, impugnabile, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con il regolamento di competenza.