(massima n. 1)
In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.In tali casi, pertanto, č dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione.