(massima n. 1)
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalitą, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.