(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.