(massima n. 1)
La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva escluso l'acquiescenza della parte che aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della liquidazione equitativa, in relazione all'inesattezza dell'inadempimento nonché al parametro adottato per la liquidazione).