(massima n. 1)
Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine; ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale, dipendendo da elementi di fatto diversi da quest'ultima circa l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.