(massima n. 1)
Il singolo lavoratore non č titolare di un interesse ad agire in prevenzione rispetto a provvedimenti organizzativi datoriali solo potenzialmente lesivi della sua posizione giuridica, in quanto il datore di lavoro, nell'esplicazione della libera iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., non č vincolato nei confronti della generalitā dei dipendenti, né dagli obblighi generali di correttezza e buona fede derivano obbligazioni autonome nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ed escluso l'interesse ad agire di singoli lavoratori avverso un provvedimento datoriale che negava l'autorizzazione per cambio turno, ed ad altri fini, per i dipendenti giā assenti per malattia in periodi di massima concentrazione delle ferie o assenti al controllo fiscale o in altre condizioni specificamente elencate, nessuna delle quali in concreto sussistente in capo ad essi).