(massima n. 1)
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosģ compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalitą diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva deciso con sentenza non definitiva sulla validitą di un brevetto in presenza di una sentenza passata in giudicato che si era gią espressa per la nullitą dello stesso).