(massima n. 1)
Le controversie in materia di riscatto agrario da parte dell'affittuario coltivatore diretto non rientrano tra quelle devolute alle Sezioni Specializzate Agrarie, ma sono attribuite alla competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.c., che con riguardo ai beni immobili - e tenendo conto della competenza attribuita ai giudici di pace sugli immobili nelle sole ipotesi previste dall'art. 7, comma terzo, nn. 1, 2 e 3, c.c.- costituisce un criterio di competenza per materia, per il quale č possibile sollevare d'ufficio conflitto di competenza.