(massima n. 1)
La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché č radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietā del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestivitā e sui requisiti di forma e contenuto dell'attivitā processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice "ad quem".