(massima n. 1)
La sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di "ius superveniens", sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata attesa la sopravvenuta decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, che aveva qualificato come aiuti di Stato, incompatibili con il mercato interno, le agevolazioni riconosciute ai sensi della l. n. 350 del 2003 attesa l'assenza di una definizione di danno e la mancata identificazione del nesso tra l'aiuto e il danno effettivamente subito a seguito delle calamità naturali).