(massima n. 1)
La ratifica degli atti processuali compiuti da un soggetto carente della capacitā di stare in giudizio č inidonea a sanare le decadenze processuali nel frattempo intervenute, avendo la sanatoria efficacia "ex nunc". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse inidonea a impedire il verificarsi dell'estinzione del giudizio la delibera del comitato di gestione della Cassa edile di mutualitā ed assistenza di autorizzazione ad agire del suo Presidente, intervenuta oltre la scadenza del termine fissato per la riassunzione del giudizio sospeso dall'art. 412 bis c.p.c., "ratione temporis" vigente, e, dunque con effetto estintivo giā verificato).