(massima n. 1)
L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'originario attore avverso il rigetto, in appello, della propria domanda, a fronte di un ricorso principale concernente l'omessa pronunzia, in secondo grado, sulla restituzione degli importi corrisposti dall'originario convenuto per effetto della sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto la domanda attorea, osservando come il rigetto di questa non consegua all'accoglimento delle istanze restitutorie avanzate con il ricorso principale, autonomamente proponibili, peraltro, in separato giudizio, bensģ si ponga a monte delle stesse).