(massima n. 1)
Le sentenze della Corte di cassazione, salvo il caso di decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo atteso che, in caso di rigetto del ricorso, l'esecutivitā pregiudizievole al terzo deriva dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimitā, mentre, in caso di accoglimento (con o senza rinvio), viene meno la statuizione pregiudizievole al terzo, sicché l'opposizione ex art. 404 c.p.c. č proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualitā la pretesa lesione di un diritto del terzo.