(massima n. 1)
Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un'applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicché le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile la questione, dedotta per la prima volta innanzi ad essa, della tardività della costituzione dell'ingiunto in sede di opposizione al provvedimento monitorio).