(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell'originale depositato comporta l'inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d'improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine.