(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio non è ammissibile l'intervento volontario del terzo che non versi in una delle situazioni previste dall'art. 404 cod. proc. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'intervento, nel giudizio ex art. 394 cod. proc. civ., del soggetto titolare di un'obbligazione di garanzia rispetto a quella ancora oggetto di lite, sul rilievo che egli vantasse una situazione soggettiva né autonoma rispetto a quella delle parti del rapporto obbligatorio, ma semmai accessoria ad una di esse, né tantomeno incompatibile).