(massima n. 1)
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, qualora il convenuto eccepisca di non essere tenuto a subire la servitù perché l'attore è già titolare di altra servitù su fondo di un terzo che gli consente di raggiungere la pubblica via, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che richieda l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dal convenuto; infatti, il proprietario del fondo asseritamente intercluso, il proprietario del fondo a carico del quale viene chiesta la costituzione di servitù coattiva ed il proprietario del fondo attraverso il quale già esisterebbe un accesso alla pubblica via non sono titolari di un unico rapporto inscindibile.