(massima n. 1)
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere č valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontā del giudice, giā espressa in sentenza.