(massima n. 1)
In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente - o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ.- circa la ritualitą, per carenza dei presupposti di ammissibilitą, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dą luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 cod. proc. civ., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso.