(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della decorrenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015 - alla seconda annotazione, cui consegue l'effettiva pubblicitą della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'art. 133 cod. proc. civ., quali misure volte a garantire la conoscibilitą della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.