(massima n. 1)
La notifica dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario della societā appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra societā nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata, non č inesistente ma solo affetta da nullitā sanabile tramite rinnovazione dell'atto, o spontanea costituzione della nuova parte, in quanto la mancata costituzione in giudizio della societā incorporante con un nuovo difensore manifesta il perpetuarsi del rapporto di domiciliazione giā esistente e, comunque, consente di individuare un collegamento funzionale fra la societā incorporante e il procuratore domiciliatario della societā incorporata.