(massima n. 1)
In caso di illegittimitą del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennitą sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimitą del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., sicché la scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimitą del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all'indennitą sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile, consumando in via definitiva il diritto di opzione.