(massima n. 1)
È inammissibile l'appello avverso la sentenza che affermi l'incontestabilità del preavviso di fermo amministrativo non iscritto nel pubblico registro e l'insussistenza di vizi propri della comunicazione preventiva, qualora il gravame non contenga specifiche censure alla prima delle predette "rationes decidendi", la quale è logicamente e giuridicamente pregiudiziale e di per sé sufficiente a giustificare la decisione.