(massima n. 1)
In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilitą del credito garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilitą di costituire un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come gią esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e la individuabilitą del credito stesso.