(massima n. 1)
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso un decreto emesso, ai sensi dell'art. 21 legge fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dal giudice delegato anziché dal tribunale, dovendo quel decreto essere reclamato innanzi al tribunale ai sensi dell'art. 26 legge fall.).