(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata immobiliare, č valido l'atto di pignoramento che rechi un'unica sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce alla relazione di notificazione stilata di seguito all'ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c., garantendo tale sottoscrizione la provenienza dall'ufficiale giudiziario anche dell'ingiunzione.