(massima n. 1)
La proposizione di un nuovo giudizio, identico ad altro gią pendente tra le stesse parti, non costituisce manifestazione inequivoca della volontą di accettare la sentenza emessa in quest'ultimo, né, tantomeno, un comportamento incompatibile con la volontą di impugnarla, non potendosi negare l'interesse del soccombente al proseguimento del primo giudizio, onde ottenere, in via principale, la tutela della propria posizione giuridica ovvero un favorevole regolamento delle spese processuali.