(massima n. 1)
In tema di danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietą, la responsabilitą del proprietario dell'animale ovvero dell'utilizzatore, evenienza questa ipotizzabile solo allorché il proprietario si sia spogliato, in fatto o in diritto, del governo dell'animale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in relazione ai danni conseguiti ad un sinistro mortale, verificatosi in un maneggio nel corso di una lezione di equitazione - aveva ritenuto unica responsabile l'istruttrice, proprietaria del pony, svolgendo essa la propria attivitą in piena autonomia rispetto al club ippico).