(massima n. 1)
Nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda č appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuitā col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilitā "secundum eventum litis".