(massima n. 1)
Il giuramento č ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullitą nell'ipotesi in cui il documento sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale circostanza si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti gią dimostrato questo presupposto di ammissibilitą del giuramento.