(massima n. 1)
In caso di transazione del giudizio, non sussiste la responsabilitą solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. č proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.