(massima n. 1)
Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualitą e della inammissibilitą delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilitą d'ufficio.