(massima n. 1)
Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice č limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dā luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneitā della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dā origine a causa scindibile.