(massima n. 1)
L'accertamento, in un minore in etā infantile, che lo stato di invaliditā permanente (nella specie, sorditā causata da intempestiva diagnosi di meningite con esiti invalidanti stimati nel 30 per cento) sia rimediabile mediante applicazione di protesi, non č ragione sufficiente ad escludere - integrando una violazione dell'art. 1223 c.c. - il danno futuro da riduzione della capacitā lavorativa del minore, attesa l'incidenza negativa sull'esplicazione di qualsiasi attivitā di lavoro derivante dalla costante percezione e consapevolezza della necessitā di sopperire al deficit.