(massima n. 1)
L'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con il quale č stata sancita la non cumulabilitā di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non č pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro (fattispecie relativa a trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo costituito dalla Sicilcassa s.p.a).