(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salva espressa limitazione dello "ius postulandi" alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.