(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di pił parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, č dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilitą di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, č quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della pił concentrata attivitą difensiva quanto a numero di avvocati, in conformitą con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.