(massima n. 1)
La cassazione della sentenza non definitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimitą instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima di tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto alla seconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne era oggetto, deve essere dichiarato inammissibile.