(massima n. 1)
L'art. 328, ultimo comma, c.p.c., che prevede la proroga del termine annuale di cui al precedente art. 327 per impugnare la sentenza qualora dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi contemplati dall'art. 299 del medesimo codice, si riferisce solo alla morte (od alla perdita della capacitā) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore, che č disciplinata dall'art. 301 c.p.c., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessitā di consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., per quanto evincibile dalla sentenza Corte cost. n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un'estensione del disposto del citato ultimo comma dell'art. 328 anche alla suddetta ipotesi del decesso del procuratore.