(massima n. 1)
Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui č avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformitā della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticitā della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformitā all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneitā come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione č vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione č onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.