(massima n. 1)
In materia di compensazione, il principio che ne subordina l'operativitą alla condizione che le contrapposte ragioni di credito delle parti derivino da autonomi rapporti giuridici, non esclude che il giudice debba procedere, anche quando i crediti abbiano origine da un'unica, ancorché complessa, relazione negoziale, ad una valutazione delle reciproche ragioni di credito ed al consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti dal rapporto, salvi, solamente, i limiti di carattere sostanziale e processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operativitą della compensazione quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli artt. 1241 e segg. c.c.