(massima n. 1)
La deliberazione assembleare di esclusione del socio da una societā personale, assunta con il voto di una societā partecipante rappresentata da un "falsus procurator", č viziata da annullabilitā, in quanto il diritto di partecipare all'assemblea č tutelato dalla legge in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilitā, in applicazione analogica dell'art. 2377 c.c.; il voto cosė espresso, invalido per vizio di rappresentanza, č peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima societā legittimamente rappresentata, ai sensi dell'art. 1399 c.c., restando compito esclusivo del giudice del merito accertare l'integrazione della fattispecie sanante, su eccezione della parte interessata a farla valere.