(massima n. 1)
L'azione promossa dal socio di una societā di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. - rimedio cui il primo č direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della societā - implica il litisconsorzio necessario con la societā, cosė come nelle societā di persone č necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.