(massima n. 1)
La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva (nella specie, per la restituzione di prestazioni indebitamente corrisposte a seguito della cessazione del rapporto previdenziale) appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.