(massima n. 1)
Qualora la responsabilitą del direttore generale di una societą per azioni sia stata dedotta sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro (nella specie, in relazione alle scelte operative adottate, asseritamente in violazione degli obblighi di diligenza, fedeltą e lealtą, che avevano comportato l'errato investimento di titoli della societą), l'azione non va proposta alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.