(massima n. 1)
Costituisce errore di fatto revocatorio, ai fini degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione, da parte della Corte di cassazione, di una doglianza di giudicato esterno fondata su una sentenza di legittimitą intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ove tale questione sia stata oggetto di specifica eccezione proposta nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e non presa in considerazione nella disamina del ricorso.