(massima n. 1)
Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si č svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, l'indennitą supplementare era stata richiesta, in primo grado, ai sensi degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. Dirigenti Aziende Industriali per ingiustificatezza del licenziamento per insussistenza dello stato di crisi aziendale, laddove in appello l'erogazione della medesima indennitą era stata ancorata al diverso, ed antitetico, presupposto dell'effettivitą dello stato di crisi aziendale in forza del successivo Accordo interconfederale del 23 maggio 2000).