(massima n. 1)
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'udienza pubblica o camerale e della relativa comunicazione alle parti, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., non può trovare applicazione l'art. 391, comma 1, cod. proc. civ., che riguarda l'ipotesi in cui il procedimento di trattazione non abbia avuto inizio, e l'estinzione del processo va dichiarata con ordinanza, tale essendo la forma di decisione collegiale prevista dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per provvedere in ordine all'estinzione in ogni caso diverso dalla rinuncia.