(massima n. 1)
In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 (nella specie, "ratione temporis" applicabile), Ia domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con Ia domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché Ia proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile.